Statuto Organi e Soci

Presidente e fondatriceSilvia Perrone, psicologa e psicoterapeuta Comitato Direttivo: Giulia de Luca, Giovanni Caggia Soci Ordinari: Possono diventare soci ordinari tutti coloro che sono laureati in psicologia o medicina e altre discipline che riguardano il benessere della persona.  Per diventare socio e collaborare con PSINEURO invia una richiesta a info@psyi.it

Statuto Associazione PSINEURO

TITOLO 1 – Costituzione, sede, durata e scopi

ART. 1 – Costituzione E’ costituita, ai sensi degli art. 36 e segg. del codice civile, l’Associazione scientifico-culturale non a scopo di lucro denominata “PSINEURO, Associazione di Psicologia e Neuroscienze” con sede in Via Gabriele D’Annunzio 63, Lecce. ART. 2 – Durata La durata dell’Associazione è stabilita a tempo indeterminato. ART. 3 – Scopi e finalità L’Associazione non ha scopo di lucro, è apolitica, aconfessionale, ha finalità di utilità sociale a favore dei soci e dei terzi, non persegue finalità sindacali e si prefigge come obiettivo quello di diffondere le conoscenze riguardanti le applicazioni cliniche, la ricerca e la divulgazione nell’ambito della psicologia, psicoterapia cognitiva e delle neuroscienze attraverso:
  • la promozione di attività di studio e ricerca in collaborazione con enti pubblici e privati;
  • la realizzazione di iniziative di carattere culturale: incontri, tavole rotonde, convegni, conferenze, ecc;
  • la progettazione e realizzazione di corsi di formazione in psicoterapia, corsi di perfezionamento rivolti a professionisti medici e psicologi ed operatori sanitari, sociali ed educativi;
  • la realizzazione di programmi psicoeducativi, di educazione alla salute e diffusione di tecniche di prevenzione, riabilitazione e trattamento nell’ambito della psicologia cognitiva;
  • la realizzazione e diffusione di materiale divulgativo: pubblicazione di libri, riviste, bollettini, atti di convegni, di seminari, di studi e ricerche.
L’Associazione ha la facoltà di intraprendere relazioni e collaborazioni articolate con altre Associazioni, Cooperative sociali, Enti pubblici e privati, Istituzioni assistenziali e sanitarie, di volontariato e organizzazioni no profit, che perseguono finalità analoghe o affini alle proprie. L’associazione si avvale in modo prevalente di prestazioni volontarie libere e gratuite dei propri associati; può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo e dipendente, anche ricorrendo ai propri associati. TITOLO 2 – Composizione e adesione ART. 4 – Requisiti soci Possono iscriversi all’Associazione cittadini italiani o stranieri, che manifestino interesse professionale e culturale nell’ambito della psicologia cognitiva integrata. I soci sono distinti in quattro categorie: Soci Fondatori : si intendono i soci che hanno partecipato alla costituzione dell’associazione, risultanti dall’atto costitutivo; Soci Ordinari : sono tutti coloro in possesso del diploma di laurea in psicologia e medicina o in altra disciplina attinente alle attività definite nello statuto (sociologia, filosofia, pedagogia e scienze della formazione) che aderiscono all’Associazione in base ai requisiti richiesti e si impegnano a sostenere il perseguimento degli scopi associativi; Soci Onorari : sono tutti coloro che per la loro attività, per la frequenza all’Associazione, o per aver contribuito alla realizzazione degli scopi associativi, sono stati definiti tali ai sensi dell’Art. 5; Soci Aderenti: persone fisiche o enti che condividono e sostengono le attività dell’Associazione. Gli aderenti possono prendere parte a tutte le manifestazioni ed attività organizzate da PSY:i con le stesse agevolazioni dei soci ordinari, ma non rivestendo lo stato di socio effettivo, non possono partecipare all’assemblea dei soci, non hanno diritto al voto e non possono ricoprire le cariche istituzionali previste. ART. 5 – Criteri di ammissione soci Gli aspiranti soci dovranno essere in possesso del diploma di laurea in psicologia e/o medicina o in altra disciplina attinente alle attività definite nello statuto (arte, neuroscienze, sociologia, filosofia, medicina), fare domanda, corredata da un curriculum formativo e professionale al Consiglio Direttivo il quale è chiamato a deliberare l’ammissione. Su specifica proposta da parte di almeno tre soci, possono essere avanzate le candidature di Soci Onorari anche per persone non in possesso del diploma di laurea che, con la loro attività e/o frequenza all’Associazione, hanno contribuito alla realizzazione degli scopi associativi. Lo status di Socio Onorario viene acquisito esclusivamente attraverso voto unanime da parte del Consiglio Direttivo. Le iscrizioni, agli effetti del pagamento della quota associativa, decorrono dal primo gennaio dell’anno in cui la domanda è accolta. Sulle domande di ammissione si pronuncia il comitato direttivo; le eventuali reiezioni devono essere debitamente motivate. ART. 6 – Doveri dei soci L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto del presente  statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’associazione. I soci fondatori e ordinari sono tenuti inoltre a versare il contributo associativo annuale di euro 50; non sono tenuti al versamento i soci aderenti e onorari. Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili. I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né di altri beni di proprietà dell’associazione. ART. 7 – Perdita della qualifica di socio La perdita della qualifica di socio può avvenire per le seguenti ragioni:
  1. per dimissioni comunicate in forma scritta. La perdita di qualifica ha effetto dalla data nella quale il consiglio prende atto delle dimissioni;
  2. per la perdita di uno dei requisiti, di cui all’art. 5, in base ai quali è avvenuta l’ammissione;
  3. per delibera di esclusione del consiglio direttivo per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto o per altri motivi che comportino indegnità;
  4. per ritardato pagamento della quota per oltre un anno dopo un sollecito scritto;
Il Consiglio Direttivo procederà entro il terzo mese di ogni anno sociale alla revisione della lista dei soci. Nel caso in cui alla lettera c) del presente articolo, ai fini dell’accertamento, l’associato verrà dapprima invitato dal Consiglio Direttivo a presentare per iscritto, entro 10 giorni dalla data della comunicazione, le proprie giustificazioni o, eventualmente, le proprie dimissioni. In mancanza di dimissioni, il Consiglio Direttivo, esaminate le eventuali giustificazioni scritte dell’associato, potrà adottare provvedimenti di sospensione o, nei casi più gravi, di espulsione. La delibera di espulsione o di sospensione, per essere valida, deve ottenere il voto favorevole di almeno 2/3 dei consiglieri presenti al Consiglio Direttivo. Il socio che recede o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. TITOLO 3 – Amministrazione e finzionamento ART. 8 – Organi dell’associazione Gli organi dell’associazione sono:
  • L’Assemblea;
  • Il Consiglio Direttivo;
  • Il Presidente;
  • Il Vice Presidente;
  • Il Segretario Tesoriere;
Tutte le cariche sociali sono gratuite salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. ART. 9 – Assemblea generale L’Assemblea Generale Può essere ordinaria o straordinaria; è costituita da tutti i soci fondatori, ordinari e onorari regolarmente iscritti all’Associazione. Essa viene convocata in via ordinaria almeno una volta l’anno entro i primi quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio consuntivo; si riunisce inoltre ogni qual volta il presidente, il consiglio direttivo o 2/3 degli associati ne ravvisino la necessità. Si riunirà in via straordinaria su richiesta di almeno 1/3 dei soci. Le assemblee generali ordinarie e straordinarie sono convocate, con preavviso di almeno 8 giorni, mediante invito con lettera indirizzata ai soci, o lettera in formato elettronico indirizzata ai soci a cura della presidenza contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della prima convocazione e della eventuale seconda convocazione che non può essere nello stesso giorno della prima. ART. 10 – COSTITUZIONE E DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA GENERALE L’assemblea generale in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci in proprio o per delega. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti. L’assemblea generale in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno 2/3 dei soci in proprio o per delega. L’Assemblea Generale è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell’assemblea. Le delibere dell’assemblea devono constare da verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario. L’assemblea generale ordinaria delibera  a maggioranza semplice: con la maggioranza minima della metà più uno dei voti in prima convocazione e a qualunque sia il numero dei votanti in seconda convocazione. In caso di parità di voti l’assemblea è chiamata a votare una seconda volta; qualora non si raggiunga una maggioranza la delibera verrà rimessa al Presidente. L’Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno 2/3 dei voti. Le votazioni dell’Assemblea Generale dovranno avvenire per alzata di mano o per delega (max due per socio) ART. 11 – COMPITI DELL’ASSEMBLEA GENERALE All’Assemblea Generale spettano i seguenti compiti:
  1. eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
  2. discutere e deliberare sul bilancio consuntivo,  sul bilancio preventivo se redatto;
  3. fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, i contributi associativi
  4. deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
In sede straordinaria:
  1. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
  2. deliberare sul trasferimento della sede dell’Associazione;
  3. deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
  4. deliberare sullo scioglimento dell’Associazione.
ART. 12 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO L’Associazione è diretta da un Consiglio Direttivo costituito da 3 a 5 membri scelti tra i soci ed eletti in Assemblea Generale. Ad esso spetta la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione; pertanto esso ha facoltà di compiere tutti gli atti che riterrà opportuni per l’attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, il Consiglio Direttivo ha il compito di:
  • nominare, a maggioranza assoluta fra i Consiglieri componenti il Consiglio Direttivo, un Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario Tesoriere.
  • deliberare sulle questioni riguardanti l’attività dell’Associazione per l’attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell’Assemblea Generale assumendo tutte le iniziative del caso;
  • predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’Assemblea Generale;
  • deliberare l’AMMISSIONE dei nuovi soci e dei soci benemeriti, delibera in merito al recesso e all’esclusione;
  • stipulare tutti gli atti e contratti inerenti l’attività sociale;
  • conferire a singoli associati incarichi vari di collaborazione;
  • nominare apposite commissioni consultive o di studio composte da soci e non soci aventi competenza tecnica nei vari rami di interesse dell’Associazione. Di tali commissioni dovranno essere precisate le funzioni, i componenti, i responsabili.
Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni ed ogni membro può essere rieletto. Il Consiglio Direttivo viene eletto per la prima volta dai Soci Fondatori e successivamente dall’Assemblea Generale la quale determinerà anche il numero dei componenti il Consiglio Direttivo. In caso di una vacanza ingiustificata superiore ai tre mesi di un proprio componente, il Consiglio Direttivo provvederà a sostituirlo con il primo dei non eletti. ART. 13 – RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO Il Consiglio Direttivo è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, o quando lo richieda la maggioranza dei componenti, con un preavviso di almeno otto giorni. Il Consiglio viene convocato con le stesse modalità dell’assemblea con un preavviso di almeno 5 giorni. La convocazione contiene un ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora e della seduta dovrà essere redatto il relativo verbale il quale, per essere valido, dovrà essere firmato dal Presidente e dal Segretario. Affinché le riunioni del Consiglio Direttivo siano valide è necessario che siano presenti la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, tra cui il Presidente o il Vice Presidente. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. ART. 14 – PRESIDENTE Il Presidente rappresenta l’Associazione, dirige e coordina tutte le attività, convoca le assemblee generali ordinarie e straordinarie e quelle del Consiglio Direttivo. In particolare, egli ha la rappresentanza legale di fronte a terzi in giudizio e la firma sociale, ivi comprese tutte le attività economiche finanziarie inerenti l’attività dell’Associazione. Il Presidente dura in carica tre anni.  In caso di dimissioni o di decadenza il Consiglio Direttivo provvede a nominare un nuovo Presidente. In caso di sua assenza o inadempimento le funzioni del Presidente spettano al Vice Presidente. ART. 15 – VICEPRESIDENTE Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di necessità. ART. 16 – SEGRETARIO-TESORIERE Il Segretario Tesoriere redige i verbali delle assemblee, tiene l’amministrazione, esige le quote e dirama ogni eventuale comunicazione ai membri del Consiglio. Egli, inoltre, presenta all’Assemblea Generale annuale il bilancio consuntivo per l’anno precedente e, se ove richiesto o ritenuto necessario redige il bilancio preventivo per ciascun esercizio. ART. 17 – REVISORE DEI CONTI Al Revisore dei Conti, organo facoltativo, laddove e se nominato, spetta, nelle forme e nei limiti d’uso, il controllo sulla gestione amministrativa dell’Associazione. Egli deve redigere le relazioni per le assemblee dei soci relativamente ai bilanci consuntivi predisposti dal Consiglio Direttivo. Il Revisore dei Conti è nominato dall’Assemblea e dura in carica tre anni. Egli è rieleggibile e potrà essere scelto tra persone esterne all’Associazione avuto riguardo della sua competenza. ART. 18 – ENTRATE DELL’ASSOCIAZIONE Il fondo di dotazione iniziale è costituito dalle quote versate dai soci fondatori. l’associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle attività dalle seguenti fonti:
  • Quote associative e contributi degli associati,
  • Sovvenzioni europee, statali, regionali, provinciali, comunali o di altre istituzioni pubbliche,
  • Contributi di istituti o singoli soggetti privati,
  • Proventi derivanti dalla prestazione di servizi ed attività attinenti lo scopo dell’Associazione;
  • Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati
  • Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali
  • Da versamenti, donazioni o lasciti di terzi o di associati.
  • Erogazioni liberali degli associati e dei terzi
  • Entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale
Il fondo comune, costituito da avanzi di gestione, fondi riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell’associazione ne’ all’atto del suo scioglimento. E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L’associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste. ART. 19 – ESERCIZIO SOCIALE L’esercizio sociale decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Il consiglio direttivo deve predisporre il bilancio da presentare all’assemblea degli associati per l’approvazione entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio. Il primo esercizio inizierà con la data di costituzione dell’associazione e si chiuderà al trentuno dicembre dello stesso anno. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell’Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l’anno solare in corso. TITOLO 5 – NORME FINALI E GENERALI ART. 20 – MODIFICHE, SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE Eventuali modifiche dello Statuto possono essere proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci aventi diritti al voto. Le modifiche sono valide se approvate da almeno i due terzi dei soci. Nel caso di scioglimento dell’Associazione il patrimonio e l’eventuale residuo di cassa, pagata ogni spesa, saranno devoluti ad altre associazioni che perseguano finalità analoghe, o a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge. ART. 21 – REGOLAMENTO INTERNO Il Consiglio Direttivo potrà stabilire un regolamento interno, che dovrà essere approvato a maggioranza relativa dell’Assemblea generale. Il regolamento avrà lo scopo di precisare punti non esaurientemente previsti dallo Statuto, con particolare riguardo a quelli relativi all’amministrazione interna dell’associazione. ART. 22 – RINVIO Per tutto quanto non stabilito nel presente statuto si fa riferimento, in quanto applicabili, le norme del codice civile e alle disposizioni di legge vigenti.